Statuto

STATUTO SOCIALE

Approvato il 19/12/2021

Articolo 1 Denominazione – sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Molfetta, via Molo Pennello n. NC, un’associazione che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Ippocampo”, in breve

“A.S.D. Ippocampo”

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 Scopo- Oggetto

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo la sua durata è illimitata. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per il soddisfacimento di interessi collettivi nonché per l’inserimento sociale dei diversamente abili per il tramite degli enti preposti e delle loro associazioni di categoria.  

L’associazione, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, assume i seguenti compiti:

  1. a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Pesca sportiva, Vela e Vela per i diversamente abili, aderendo alle relative federazioni che facciano parte del CONI e/o del CIP come, ad esempio, la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva) e la FIV (Federazione Italiana Vela)
  2. b) organizzare manifestazioni sportive e ricreative rivolte sia a soggetti normodotati che diversamente abili e loro accompagnatori, in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  4. d) promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
  5. e) realizzare e utilizzare impianti e strutture sportive di vario genere; in proprio, in collaborazione con altre associazioni e in concessione da parte di terzi sia pubblici che privati come, a titolo indicativo ma non esaustivo, pontili galleggianti da adibire all’ ormeggio di imbarcazioni da diporto di proprietà dei soli soci
  6. f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive praticate;
  7. g) indire corsi di avviamento agli sport, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  8. h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero sia dei soci che dei diversamente abili ed i loro accompagnatori, collegando i momenti di socializzazione alle terapie riabilitative indirizzate a soggetti in condizione di disagio fisico, psichico o sociale;
  9. i) realizzare e gestire i servizi accessori come bar e punti di ristoro, all’interno delle proprie strutture e destinati esclusivamente ai soci, ai loro ospiti, ed ai diversamente abili ed i loro accompagnatori
  10. l) l’Associazione potrà svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse con gli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano alcune attività:
  • Svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport della pesca sportiva e/o della vela;
  • Predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto di beni e servizi per l’esercizio dell’attività sportiva;
  • Promuovere con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle attività sportive;
  • Pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.
  1. m) l’Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere a finanziamenti pubblici e privati;
  2. n) l’Associazione potrà, infine, compiere operazioni commerciali, pubblicitarie e stipulare contratti di sponsorizzazione, a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

Articolo 3Risorse economiche – Fondo Comune

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • a) quote e contributi degli associati, comprese le quote di ormeggio di imbarcazioni di proprietà dei soci;
  • b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  • c) eredità, donazioni e legati;
  • d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • h) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
  • i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale, occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.  Tale richiesta dovrà apportare la firma di due Soci presentatori, i quali si obbligano a fornire tutte le indicazioni e informazioni che il Consiglio riterrà opportuno chiedere. Sono esclusi da Soci presentatori i componenti del Consiglio, i Soci morosi e i Soci dimissionari.

L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura e a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.  All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Al socio che si sia distinto per particolari azioni in favore dell’Associazione è attribuita la qualifica di Socio Benemerito con delibera dell’Assemblea dei Soci.  Il Socio Benemerito ha pari diritti e pari doveri del Socio ordinario. Unica agevolazione, riconosciuta con delibera del C.D. sarà una riduzione sul corrispettivo specifico previsto per l’utilizzo degli impianti.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive i contributi specifici stabiliti dal Consiglio per l’utilizzo degli impianti nonché la quota di ammissione richiesta una tantum al momento dell’iscrizione a socio.

Le quote associative non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili. E’ fatta salva la possibilità del trasferimento “mortis causa” qualora gli eredi abbiano i requisiti per far parte dell’Associazione e ne accettino le regole di funzionamento. Le quote associative non sono rivalutabili.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

– diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

– diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;

– diritto di partecipare alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, e in regola con il pagamento della quota associativa, il diritto di voto, per l’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– diritto di frequentare i locali dell’associazione e usare gli impianti e le attrezzature sportive nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno;

– di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal consiglio direttivo;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.

Gli associati sono obbligati:

– ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– a concorrere alle spese generali dell’associazione mediante pagamento della quota associativa e dei contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

– a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Articolo 6 – Recesso – Esclusione

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall’associazione.

Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Articolo 7- Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati, Organo sovrano;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 8- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L‘Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. A tutti i soci maggiorenni spetta un voto.

Il Socio impedito a prendere parte all’Assemblea potrà rilasciare delega scritta ad altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio avente diritto di voto potrà rappresentare soltanto un altro socio avente pari diritto. Il voto per rappresentazione è escluso per le delibere di approvazione del Rendiconto e per quelle inerenti la responsabilità dei Consiglieri.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario che dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente e a tre Soci presenti in Assemblea. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma o mezzi informatici, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria delibera:

  1. sull’approvazione del rendiconto economico- finanziario predisposto dal Consiglio direttivo;
  2. sul numero dei componenti e sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto;
  3. su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
  4. Sull’approvazione di eventuali regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

 In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. Sulle richieste di modifica dello Statuto;
  2. Sullo scioglimento dell’Associazione;
  3. Sulla nomina del liquidatore
  4. Sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono adottate, in prima convocazione alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti.  Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i ¾ dei soci con diritto di voto con esclusione di deleghe.

Articolo 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. E’ fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni”.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

Tutte le cariche non sono retribuite.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta per vie brevi attraverso la posta elettronica o mezzi informatici (sms, whatsapp ecc.). Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

  1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico – finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. l’elezione del Presidente;
  5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  6. deliberare, congiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
  7. deliberare circa l’esclusione degli associati;
  8. determinare annualmente l’entità e la modalità di riscossione della quota di ammissione, delle quote associative, dei contributi specifici a carico dei soci ed eventuali ulteriori contributi straordinari nonché stabilire le quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
  9. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  10. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  11. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente in carica convoca l’Assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.  Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo i poteri di straordinaria amministrazione specificatamente a lui delegati con delibera del Consiglio direttivo. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo procedere alla nomina del nuovo Presidente scegliendolo tra i suoi membri.

Articolo 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora previsto, può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 12 – Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14- Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall’assemblea dei soci convocata in seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci con diritto di voto con esclusione di deleghe.

L’Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi. Norma finale. In ogni caso è fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli associati.

Articolo 15 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV e/o FIPSAS o di altre Federazioni Sportive alle quali l’Associazione sia affiliata

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.

Approvato dall’assemblea straordinaria dei soci:

Luogo e Data: Molfetta 19/12/2021

 

Il Segretario dell’assemblea degli AssociatiIl Presidente dell’assemblea degli Associati
GADALETA DavideDAMIANI Vincenzo